Art. 2.

      1. Il rimborso di cui all'articolo 1 è concesso previa domanda da parte degli interessati, da inviare agli uffici o agli enti che hanno operato la trattenuta dell'imposta di cui al medesimo articolo 1, entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano con obbligo da parte dell'ufficio o dell'ente ricevente di rilasciare apposita attestazione di avvenuta presentazione.